Art. 17.
(Finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle città metropolitane).

      1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma deve tenere conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.
      2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni, alla città di Roma, capitale della Repubblica, sono altresì assicurate specifiche quote di tributi erariali, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.
      3. Al finanziamento delle città metropolitane si provvede secondo i princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge, previa individuazione delle funzioni alle stesse attribuite.